L.R. 27 DICEMBRE 2001, N. 36

 

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 16 gennaio 2002, n. 3

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Modifiche e integrazioni alla legge 14 febbraio 1995, n. 6)

 

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è

aggiunto il seguente comma:

 

"2/bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio

regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente."

 

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale

14 febbraio 1995, n. 6, è soppressa.

 

3. L'articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è

abrogato.

 

4. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è

abrogato.

 

5. L'articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è

sostituito dal seguente: 

"Art. 11

(Contabilità)

1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in

conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità

e l'attività contrattuale.

 

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono

trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 52 della

legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e

contemporaneamente al Consiglio regionale."

 

6. L'articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è

sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto)

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto

con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio

regionale.

 

2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate,

messi a disposizione dal Consiglio regionale."

 

7. L'articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è

abrogato.

 

8. L'articolo 16 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, è

abrogato.

 

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge:

 

-          di iniziativa del Consigliere Baiardini, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale il 2 maggio 2001, atto

consiliare n. 631 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare

permanente "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -

Finanze e patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti

locali", il 3 maggio 2001.

 

- Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente

il 28 novembre 2001, con parere e relazioni, illustrate

oralmente, dal presidente Pacioni (atto n.631/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 18 dicembre 2001, deliberazione n.175.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE):

 

Nota titolo della legge:

 

- La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 recante

"Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia

dell'Umbria contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 22

febbraio 1995.

 

Note all'articolo unico, commi 1 e 2:

 

- Il testo vigente degli articoli 1 e 5, della legge regionale 14

febbraio 1995, n.6 (si veda la nota al titolo della legge), così

come modificato ed integrato dalla presente legge, è il

seguente:

 

"Art. 1. Ristrutturazione.

 

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e

funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea,

istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata

con la legge regionale 12 agosto 1982, n.41.

 

2. L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia

statutaria, organizzativa e contabile, con lo scopo di

approfondire e diffondere la conoscenza della storia

dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi,

pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento

delle sue finalità.

 

2/bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio

regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Art. 5. L'Assemblea.

 

 1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e

dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di

uno per ciascuno.

 

2. Spetta all'Assemblea:

 

a) approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono

trasmessi al Consiglio regionale per il relativo esame;

 

b) approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

 

c) eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione, in

rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

 

d) nominare i revisori dei conti di sua spettanza;

 

e) Soppressa;

 

f) approvare i regolamenti;

 

g) deliberare in materia statutaria".

 

Nota all'articolo unico, comma 5, parte novellistica:

 

- Il testo dell'art.52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13

recante "Disciplina generale della programmazione, del

bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della

Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2

marzo 2000), è il seguente:

 

"Art. 52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).

 

     1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e

istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono

trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta

regionale entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di

previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di

competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite

secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da

consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

 

     3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al

comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della

Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio,

sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a

margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

 

     4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti,

dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di

ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio

regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali

rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli

articoli 85, 86 e 87.

 

     5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la

Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al

rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono".